Statuto

Hubruzzo / Statuto

Art. 1 Costituzione e Sede

È costituita, ai sensi degli art. 14 e segg. del codice civile, la Fondazione denominata “Hubruzzo – Fondazione Industria Responsabile” con sede in Avezzano (AQ), Via A. Pacinotti, n. 7. Socio Fondatore iniziale è la Micron Technology Italia S.r.l. (alla quale nell’anno 2013 è subentrata la LFoundry S.r.l.)
Potranno essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie.

Art. 2 Scopo

La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica e non confessionale.

 

Essa ha lo scopo di:

  • Valorizzare l’industria abruzzese eccellente che si ispira ai principi di responsabilità, sostenibilità ed umanesimo.
  • Narrare il comparto industriale, attraverso coloro che esercitano impresa in modo eccellente e che hanno saputo «leggere» il territorio utilizzando al meglio le sue vocazioni.
  • Indagare e promuovere le eccellenze industriali abruzzesi in Italia e nel mondo, mediante la creazione di una rete di rapporti culturali, scientifici, istituzionali, territoriali ed economici.
  • Attrarre talenti e aziende eccellenti verso la Regione Abruzzo.
  • Sviluppare alleanze a livello nazionale e internazionale per valorizzare l’iniziativa e sviluppare una rete di scambio di conoscenze, competenze e buone pratiche.

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

 

  1. dal fondo di dotazione pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) che è stato conferito dal Socio Fondatore all’atto della costituzione;
  2. dalle quote una tantum che sono versate dai Soci Fondatori;
  3. dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche o  giuridiche, pubbliche o private, e di altri enti, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio di Amministrazione stesso decida di imputare a patrimonio;
  4. da altri introiti che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio, quali, a titolo di esempio, i proventi delle proprie attività, gli avanzi di gestione e gli utili derivanti da partecipazioni;
  5. da contributi, lasciti e donazioni che la Fondazione avesse a conseguire per un fine determinato, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Questi dovranno essere tenuti distinti dal restante patrimonio e destinati al fine determinato dalla donazione; le rendite derivanti da essi dovranno essere utilizzate in conformità della destinazione fissata dal testatore o donante.

Art. 4 Fondo di Gestione

Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone di un Fondo di gestione così costituito:

 

  1. redditi derivanti dal patrimonio non vincolato;
  2. contributi dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori;
  3. ogni eventuale contributo, donazione o lascito, destinato all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio, da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e di altri enti;
  4. eventuali contribuzioni e sussidi dello Stato o di altre istituzioni comunitarie, nazionali e
    locali;
  5.  proventi della propria attività e avanzi di gestione, non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
  6.  somme che derivino da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall’incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donatore.

 

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
In nessun caso, né direttamente né indirettamente, gli eventuali avanzi di gestione e/o utili, fondi, riserve, o patrimonio possono essere distribuiti né andare a vantaggio dei Soci Fondatori, dei partecipanti al Forum dei Soci Sostenitori, degli Amministratori o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per la Fondazione.

Art. 5 Organi

Sono organi della Fondazione:

 

  • l’Assemblea dei Soci Fondatori;
  • il Consiglio d’Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Forum dei Soci Sostenitori;
  • il Segretario Generale;
  • l’Organo di Controllo.

Art. 6 Soci Fondatori

Possono ottenere la qualifica di Soci Fondatori, previo gradimento di almeno due terzi dei Soci Fondatori in regola con le quote, le persone fisiche, le società o gli enti che contribuiscono al perseguimento degli scopi statutari attraverso una quota una tantum da destinare a fondo di dotazione e da una quota annua, deliberate nel quantum dall’Assemblea.
I Soci Fondatori verranno iscritti, a cura del Segretario Generale, nel libro dei Soci Fondatori ed avranno il diritto di partecipare all’Assemblea dei Soci Fondatori.

Art. 7 Assemblea dei Soci Fondatori

L’Assemblea dei Soci Fondatori è costituita dai Soci Fondatori iscritti nel libro dei Soci Fondatori in regola con le quote annuali. L’Assemblea dei Soci Fondatori è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e si riunisce in sessione ordinaria per l’approvazione del programma annuale e del bilancio d’esercizio. Inoltre, si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente ne faccia richiesta. Ciascun Socio Fondatore ha diritto ad un voto. È ammesso il voto per delega, purché in forma scritta. Ciascun delegato potrà esprimere complessivamente non più tre voti. Non possono essere delegati il Segretario Generale, i Consiglieri ed i dipendenti. L’Assemblea dei Soci Fondatori è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci Fondatori e delibera a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti; in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci Fondatori si ritiene validamente costituita indipendentemente dal numero dei membri presenti e delibera a maggioranza dei votanti, escluso dal computo gli astenuti.
L’Assemblea dei Soci Fondatori delibera sulle seguenti materie:

 

  • determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
  • nomina del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente ed eventualmente del Vice
    Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 [designazione di un Consigliere ad
    opera del Forum Soci Sostenitori];
  • approvazione del programma annuale di attività;
  • ammissione di Soci Sostenitori;
  • nomina del Segretario Generale
  • nomina dell’Organo di Controllo e definizione del suo compenso;
  • decadenza dei Soci Fondatori, di membri del Forum dei Soci Sostenitori, del Consiglio di
    Amministrazione o di suoi membri;
  • approvazione del bilancio d’esercizio;
  • modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto.

 

Inoltre delibera sull’ingresso di nuovi Soci Fondatori e in merito agli atti di straordinaria amministrazione con la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti.L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno. Una per approvare il programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione e prendere visione del bilancio preventivo, e l’altra per approvare il bilancio d’esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio d’Amministrazione lo ritiene opportuno o ne viene fatta richiesta da un terzo dei Soci Fondatori. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Segretario Generale, su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, avviso inviato ai Soci Fondatori almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, nel caso in cui la prima vada deserta.
L’avviso deve essere redatto su supporto cartaceo e può essere spedito con qualunque mezzo, anche tramite telefax o posta elettronica. L’Assemblea può essere convocata sia presso la sede della Fondazione sia altrove, purché in Italia. Il presidente dell’Assemblea è il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, ove nominato, o il Consigliere più anziano. L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, dovendosi ritenere svolta l’Assemblea nel luogo ove sono presenti il Presidente e il segretario. In tal caso, è necessario che:

 

  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

 

Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni, di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell’adunanza. Il verbale, redatto senza ritardo dal segretario, è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario ed è inviato al Consiglio d’Amministrazione. I Soci Fondatori possono esprimere le proprie decisioni anche mediante consenso espresso per iscritto. La decisione si intende formata qualora al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o al Consigliere indicato nella proposta di delibera, pervenga, tramite lettera e/o telefax, il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta e con l’apposizione della sottoscrizione in forma autografa della maggioranza dei Soci Fondatori. Alle comunicazioni inviate via telefax deve seguire senza indugio la trasmissione del documento originale. Dai documenti sottoscritti dai Soci Fondatori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. A cura del Presidente dell’Organo Amministrativo o del Consigliere indicato nella proposta di delibera, la decisione così formata deve essere tempestivamente comunicata a tutti i Soci Fondatori, all’Organo di Controllo ed agli Amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione anche tramite telefax o posta elettronica) e deve essere trascritta tempestivamente nel Libro Verbali delle Assemblee dei Soci Fondatori indicando:

 

  •  la data in cui la decisione deve intendersi formata;
  • l’identità dei votanti;
  • l’identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
  • su richiesta di uno o più Soci Fondatori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

 

I documenti pervenuti al Presidente dell’Organo Amministrativo, o al  Consigliere indicato nella proposta di delibera, e recanti l’espressione della volontà dei Soci Fondatori, vanno conservati in allegato al Libro ove è trascritta la decisione adottata, sia favorevole che contraria.

Art. 8 Decadenza e Rinuncia

L’Assemblea dei Soci Fondatori dichiara la decadenza dei Soci Fondatori per inadempimento degli obblighi o doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

 

  • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  • condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui al precedente Articolo 2.

 

La decadenza ha luogo anche per fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

La decadenza ha inoltre luogo anche per i seguenti motivi:

 

  • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  • apertura di procedure di liquidazione.

 

I Soci Fondatori vengono dichiarati decaduti dall’Assemblea dei Soci Fondatori qualora presentino all’Assemblea dei Soci Fondatori la propria dichiarazione scritta di rinuncia con preavviso scritto entro il mese di settembre dell’anno precedente quello in cui avrà effetto il recesso. In caso di decadenza, il Socio Fondatore non può avere nulla a pretendere in relazione alle somme versate alla stessa a qualunque titolo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino alla data in cui conserverà la qualifica di Socio Fondatore.
Il Socio Fondatore LFoundry S.r.l. non può in alcun caso essere dichiarato decaduto dalla
Fondazione.

Art. 9 Consiglio d’Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri. Sono membri di diritto: il Presidente, il Vice-Presidente (se nominato) e almeno un membro designato dal Forum dei Soci Sostenitori (se presente). Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Generale con ruolo consultivo.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati e restano in carica per tre esercizi.
Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più amministratori, e purché rimanga in carica la maggioranza dei Consiglieri di nomina assembleare, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione, con il parere favorevole dell’Organo di Controllo. Il Consigliere (o i Consiglieri) così nominato dovrà essere confermato alla prima assemblea dei Soci Fondatori. In tal caso, il Consigliere subentrato rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell’intero Consiglio.
Alla cessazione del proprio incarico, i Consiglieri di Amministrazione rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i nuovi consiglieri.
Le dimissioni della maggioranza del Consiglio comportano le dimissioni dell’intero Consiglio e la nomina di uno nuovo.

Art. 10 Funzionamento del Consiglio d’Amministrazione

Il Consiglio d’Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente almeno due volte l’anno. Il Presidente può altresì convocarlo quando ne ritenga l’opportunità o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo, anche tramite telefax o posta elettronica, con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno adunanza, nel caso in cui la prima vada deserta. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento o su delega dello stesso Presidente, dal Vice Presidente o da un altro membro del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è assistito, nell’adunanza del Consiglio di Amministrazione, dal Segretario Generale. Il Consiglio d’Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e dovranno essere verbalizzate in apposito Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale ovvero da un segretario nominato dal presidente dell’adunanza. I Consiglieri dissenzienti potranno motivare le ragioni del dissenso e sottoscriverle. Le modifiche allo Statuto sono deliberate, sentito il parere vincolante dei Soci Fondatori, a maggioranza assoluta dei Consiglieri. In caso di parità di voti, la deliberazione si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario. In tal caso, è necessario che:

 

  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

 

I membri del Consiglio di Amministrazione possono esprimere le proprie decisioni mediante consenso espresso per iscritto. La decisione si intende formata qualora al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o al Consigliere indicato nella proposta di delibera, pervenga, tramite lettera e/o telefax, il consenso ad una data decisione espressa in forma scritta e con l’apposizione della sottoscrizione in forma autografa, della maggioranza degli Amministratori in carica. Alle comunicazioni inviate via telefax deve seguire senza indugio la trasmissione del documento originale. Dai documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consigliere indicato nella proposta di delibera, la decisione così formata deve essere tempestivamente comunicata a tutti gli Amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione anche tramite telefax o posta elettronica) e deve essere trascritta tempestivamente nel Libro dei Verbali del Consiglio d’Amministrazione indicando:

 

  • la data in cui la decisione deve intendersi formata;
  • l’identità dei votanti;
  • l’identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
  • su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata. I documenti pervenuti al Presidente dell’Organo Amministrativo, o al Consigliere indicato nella proposta di delibera, e recanti l’espressione della volontà degli Amministratori vanno conservati in allegato al Libro ove è trascritta la decisione adottata, sia favorevole che contraria.  

 

Al Consiglio competono tutti i poteri inerenti alla realizzazione degli scopi statutari ed alla amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ad eccezione di quanto esplicitamente di competenza dell’Assemblea dei Soci Fondatori. Si riportano di seguito a titolo esemplificativo alcune delle competenze del Consiglio di Amministrazione:

 

  • accettare le elargizioni, le donazioni e i lasciti;
  • deliberare sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione;
  • deliberare sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio;  
  • predisporre i piani di lavoro della Fondazione e i programmi di intervento;
  • partecipare a raggruppamenti, consorzi ed altre forme aggregative, sia per partecipazione a gare, sia per accordi di valorizzazione dell’operato della Fondazione;
  • predisposizione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione;
  • predisposizione e approvazione del bilancio preventivo;
  • predisposizione del programma annuale di attività, sentite le eventuali proposte del Forum dei Soci Sostenitori;
  • approvazione dell’eventuale regolamento relativo all’organizzazione e funzionamento della Fondazione.

 

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.
Il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e gli amministratori delegati, potranno nominare procuratori speciali che li rappresentino e li sostituiscono per determinati affari, conferendo loro le necessarie facoltà e la firma entro i limiti dei poteri agli stessi spettanti. I medesimi soggetti potranno altresì revocare i nominati procuratori speciali. Il Consiglio di Amministrazione può istituire anche Comitati tecnici, Commissioni permanenti o temporanee per il miglior funzionamento della Fondazione che operano sotto la direzione del Presidente o suo delegato anche non Consigliere.
Spetta al Consiglio d’Amministrazione emettere eventuali regolamenti, anche per specifici settori d’attività, per garantire il funzionamento operativo della Fondazione.

Art. 11 Competenze del Consiglio d’Amministrazione

Al Consiglio competono tutti i poteri inerenti alla realizzazione degli scopi statutari ed alla amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ad eccezione di quanto esplicitamente di competenza dell’Assemblea dei Soci Fondatori. Si riportano di seguito a titolo esemplificativo alcune delle competenze del Consiglio di Amministrazione:

 

  • accettare le elargizioni, le donazioni e i lasciti;
  • deliberare sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione;
  • deliberare sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio;
  • predisporre i piani di lavoro della Fondazione e i programmi di intervento;
  • partecipare a raggruppamenti, consorzi ed altre forme aggregative, sia per partecipazione a gare, sia per accordi di valorizzazione dell’operato della Fondazione;
  • predisposizione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione;
  • predisposizione e approvazione del bilancio preventivo;
  • predisposizione del programma annuale di attività, sentite le eventuali proposte del Forum dei Soci Sostenitori;
  • approvazione dell’eventuale regolamento relativo all’organizzazione e funzionamento della Fondazione.

 

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.
Il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e gli amministratori delegati, potranno nominare procuratori speciali che li rappresentino e li sostituiscono per determinati affari, conferendo loro le necessarie facoltà e la firma entro i limiti dei poteri agli stessi spettanti. I medesimi soggetti potranno altresì revocare i nominati procuratori speciali.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire anche Comitati tecnici, Commissioni permanenti o temporanee per il miglior funzionamento della Fondazione che operano sotto la direzione del Presidente o suo delegato anche non Consigliere.
Spetta al Consiglio d’Amministrazione emettere eventuali regolamenti, anche per specifici settori d’attività, per garantire il funzionamento operativo della Fondazione.

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dall’Assemblea dei Soci Fondatori, resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Art. 13 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio d’Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l’Assemblea dei Soci Fondatori, e svolge le funzioni del Presidente su delega dello stesso ovvero in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 14 Il Segretario Generale

Il Segretario Generale coordina le attività della Fondazione ed esercita un ruolo consultivo nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Cura in particolare le attività di promozione mediatica e sociale della Fondazione, nonché l’individuazione di iniziative e potenziali collaborazioni tra la Fondazione e altri soggetti pubblici e privati. Nello svolgimento delle attività di cui sopra, il Segretario Generale può agire per conto della Fondazione, ma senza potere di rappresentanza legale. Il Presidente, previa approvazione del Consiglio d’Amministrazione, può conferire procura speciale al Segretario Generale per singoli specifici affari. Possono essere nominate Segretario Generale sia le persone fisiche, che le persone giuridiche.
Il Segretario Generale partecipa, anche in qualità di segretario, alle Assemblee dei Soci Fondatori, del Forum dei Soci Sostenitori, e del Consiglio di Amministrazione. Cura altresì la verbalizzazione nonché gli adempimenti e le formalità successive e conseguenti alle operazioni di tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci Fondatori, del Libro dei Soci Fondatori, nonché del Libro dei Verbali del Consiglio d’Amministrazione.

Art. 15 Forum dei Soci Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Socio Sostenitore le persone fisiche, le società o gli enti che richiedono di partecipare alla Fondazione e, previo gradimento dell’Assemblea dei Soci Fondatori, contribuiscono al perseguimento degli scopi statutari attraverso la corresponsione alla Fondazione di una quota annua, determinata nel quantum con delibera del Consiglio d’Amministrazione. Ciascun Socio Sostenitore è membro del Forum dei Soci Sostenitori.

Il Forum dei Soci Sostenitori provvede alla designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e, qualora necessario, alla sua sostituzione.

Il Forum dei Soci Sostenitori partecipa alla stesura del programma annuale di attività proponendo, sulla base degli indirizzi strategici definiti, iniziative ed attività da inserire al suo interno.

Gli aderenti al Forum dei Soci Sostenitori verranno iscritti, a cura del Segretario Generale, nel Libro del Forum dei Soci Sostenitori e hanno diritto a partecipare alle riunioni della Assemblea del Forum dei Soci Sostenitori.

L’Assemblea del Forum dei Soci Sostenitori è convocata dal componente del Consiglio di Amministrazione espresso dal Forum dei Soci Sostenitori, o dal presidente del Consiglio di Amministrazione oppure quando lo richiedano per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno tre membri del Forum dei Soci Sostenitori.

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di partecipare, con mero diritto di intervento, alle Assemblea del Forum dei Soci Sostenitori. Le formalità connesse alla convocazione dell’Assemblea del Forum dei Soci Sostenitori sono curate dal Segretario Generale. La convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo, anche tramite telefax o posta elettronica, con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. L’Assemblea del Forum dei Soci Sostenitori è presieduta dal componente del Consiglio di Amministrazione espresso dal Forum dei Soci Sostenitori o, in sua assenza, dal rappresentante più anziano tra i membri dell’ Assemblea del Forum dei Soci Sostenitori ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci Sostenitori. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

In caso di parità di voti, preverrà il voto del componente del Consiglio di Amministrazione espresso dal Forum dei Soci Sostenitori e, in sua mancanza, dal rappresentante più anziano tra i membri dell’Assemblea del Forum dei Soci Sostenitori.

 

  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al Presidente di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

 

I membri del Forum dei Soci Sostenitori possono esprimere le proprie decisioni mediante consenso espresso per iscritto.
Le deliberazioni sono verbalizzate nell’apposito Libro del Forum dei Soci Sostenitori, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea del Forum dei Soci Sostenitori e dal segretario dell’assemblea.
Il verbale delle Assemblee del Forum dei Soci Sostenitori è redatto dal segretario dell’assemblea. Il Segretario Generale cura altresì gli adempimenti e le formalità successive e conseguenti alle operazioni di tenuta del libro del Forum dei Soci Sostenitori.
L’Assemblea dei Soci Sostenitori dichiara, con cadenza annuale, la decadenza dei Soci Sostenitori per inadempimento degli obblighi o doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

 

  • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  • condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui al precedente Articolo 2;
  • rinuncia scritta presentata dal Socio Sostenitore entro il mese di settembre di ciascun anno.

 

In caso di decadenza, il Socio Sostenitore non può avere nulla a pretendere in relazione alle somme versate alla Fondazione a qualunque titolo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 16 Esercizio Finanziario

Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
In conformità a quanto previsto dal precedente Articolo 11, il Consiglio d’Amministrazione predispone il bilancio preventivo e di esercizio rispettivamente entro il 31 (trentuno) ottobre ed il 31 (trentun) marzo di ogni anno con le relative relazioni accompagnatorie. Il bilancio preventivo ed il bilancio d’esercizio (con le relative Relazioni) sono sottoposti, rispettivamente, all’analisi ed all’approvazione dell’Assemblea dei Soci Fondatori entro il 30 novembre (quanto al bilancio preventivo) ed entro il 30 aprile (il bilancio d’esercizio) di ciascun anno. In presenza di particolari ragioni, l’approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 (trenta) giugno successivo. Le suddette modalità e termini di approvazione dei bilanci si applicano dall’esercizio 2018.

Art. 17 Scritture Contabili e di Bilancio

La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214 del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni.

Art. 18 Organo di Controllo

L’Organo di Controllo è monocratico ed è nominato con delibera dall’Assemblea dei Soci Fondatori su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi dalla data di nomina, nel rispetto degli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali dei Conti. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il bilancio consuntivo di esercizio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.

Art. 19 Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne nomina il liquidatore, alla Regione Abruzzo che deciderà dove, a chi, in parte o tutto, il patrimonio sarà destinato. I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione tornano in disponibilità dei soggetti concedenti, all’atto dello scioglimento della stessa.

Art. 20 Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.